CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 2021
Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2025, 15:59
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 viene istituito a decorrere dall’anno 2021.
Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (Legge 160/2019 comma 837)
Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
La gestione del canone Unico Patrimoniale potrà esser svolta direttamente dal Comune oppure con affidamento a soggetto terzo in possesso dei necessari requisiti.
Il Comune gestisce il canone unico patrimoniale per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico e le aree pubbliche destinate a mercati (ex. Tosap), mentre il servizio di affissioni e pubblicità è stato affidato alla ditta:
ICA srl
Imposte comunali Affini
Via Parma, 81
Tel. 0187/52.281
Fax 0187/50.92.66
Si informa che è disponibile, per qualsiasi informazione o pratica concernente affissioni o insegne, l'Ufficio ICA di Traversetolo, con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Per ogni eventuale necessità si prega di contattare la Sig.ra Silvia al n. 0521 844450 oppure tramite mail: ica.traversetolo@icatributi.it